Il passaggio dal sistema di tassa alla tariffa per i rifiuti solidi urbani è stato attuato da ASA sulla base di un progetto che garantisce efficienza e ammodernamento del sistema tributario e anagrafico dei Comuni.
Cos’è la tariffa rifiuti
La tariffa è determinata secondo i criteri definiti dalla normativa di riferimento (art. 49 del D.Lgs n. 22/1997 e dal D.P.R. n. 158/1999) con lo scopo i far pagare gli utenti in base alla loro produzione di rifiuti (reale o presuntiva).
Il processo inizia con la definizione dei costi complessivi per la raccolta e lo smaltimento degli RSU su tutto il territorio consortile (Piano Finanziario di Bacino) e poi sulla base di questo, di ogni specifico comune (Piano Finanziario del servizio), realizzato in collaborazione fra l’Amministrazione comunale ed il Gestore del servizio (A.S.A.). I costi sono raggruppati in due parti :
Dal Piano finanziario di Bacino viene definita la ripartizione dei costi del servizio fra parte fissa e parte variabile (è stata fissata dal Consorzio di Bacino per tutti i Comuni in 70% e 30%); da quello comunale, oltre all’importo complessivo da fatturare agli utenti, viene decisa anche la ripartizione fra le utenze di tipo domestico (abitazioni) e di tipo non domestico (attività commerciali e produttive).
La parte fissa viene ripartita in base alla superficie che ogni utenza occupa, la parte variabile viene invece ripartita in base alla loro produzione di rifiuti. Successivamente devono essere stabiliti i modi per definire la produzione di rifiuti delle utenze, in base ai quali determinare i costi che ognuna di esse deve sostenere. La modalità con cui viene rilevata la produzione di rifiuti definisce il tipo di tariffa che si sta applicando:
Tariffa normalizzata (o presuntiva) in base a degli indici di produzione rifiuti definiti per legge per ogni categoria (attualmente applicata da ASA).
Tariffa puntuale in base al conteggio degli svuotamenti (o al peso) dei cassonetti
Che cosa cambia
Sia per le utenze domestiche (abitazioni private), che per le non domestiche (negozi uffici, ecc..), cambia essenzialmente il metodo di determinazione dell’importo dovuto. Per le utenze non domestiche, il calcolo viene effettuato sulla superficie a disposizione, espressa in metri quadrati, moltiplicata per la somma della quota fissa e della quota variabile di tariffa.
Per le utenze domestiche, invece la parte variabile fa riferimento al numero di persone che usa l’immobile
| Parte fissa (suparficie immobile) | 100% |
|---|---|
| Quota variabile (produzione di rifiuti) | 0% |
| Quota fissa (superficie immobile) | 70% |
|---|---|
| Quota variabile (produzione rifiuti) | 30% |
La novità principale consiste nella classificazione delle utenze in diverse categorie: 6 per le domestiche, 30 (nei comuni con più di 5000 abitanti) per le non domestiche, a seconda del tipo di attività svolta. La legge parte dal presupposto (verificato su dati nazionali di produzione) che ogni utenza produce una quantità di rifiuti a lei specifici. Questa produzione è stata quantificata in indici matematici per ogni categoria, il cui valore corrisponde ai chili di rifiuti prodotti, in base al numero di componenti oppure per metro quadrato di attività.
Con la raccolta domiciliare adottata da ASA, sarà possibile, successivamente, usare i dati locali ed effettivi di produzione per adeguare gli importi alla produzione reale di rifiuti.
Perché può variare il costo
La determinazione del Piano Finanziario chiede che TUTTI i costi riferiti al comparto rifiuti vengano lì indicati. Questo conteggio, può considerare anche voci di spesa prima assenti, come il personale di sportello o lo spezzamento delle strade, già di per sé fa aumentare il costo complessivo del servizio.
La tariffa richiede poi la copertura dei costi al 100% (vale a dire che se 100 è il costo, le fatture emesse devono corrispondere a 100). Con la TARSU, invece, la copertura media dei Comuni era intorno al 80% (vale a dire se il costo era 100, venivano emesse bollette solo per 80, attingendo ad altri fondi del comune per il 20 mancante), determinando un’errata percezione di bassi costi del servizio, da parte dell’utenza.
La percentuale di ripartizione del costo tra la parte domestica e la non domestica delle utenze può determinare anch’essa forti variazioni rispetto alla tassa.
Inoltre, il solo fatto di collegare una parte del pagamento ad una produzione di rifiuti, per quanto ancora teorica essa sia, produce normalmente notevoli differenze tra le nuove categorie. Tra le non domestiche, soprattutto per quelle che producono dei rifiuti ’organici, che per quanto recuperati, hanno dei notevoli costi di raccolta e riciclaggio, ad esempio i ristoranti e gli ortofrutta.
Per le famiglie con elevato numero di componenti, dati gli elevati indici di produzione rifiuti, vale lo stesso discorso. Viceversa, il meccanismo può generare dei benefici per le famiglie con basso numero di componenti o per le attività appartenenti a categorie con bassi indici di produzione rifiuti.
La tariffa per le attività viene calcolata moltiplicando la somma della quota di tariffa fissa e variabile per i metri quadrati delle superfici coperte e scoperte occupate o tenute a disposizione. Le quote fissa e variabile variano a seconda della categoria di appartenenza in relazione alla tipologia di attività e di rifiuto prodotto.
All’importo determinato, come sopra indicato, deve essere aggiunta l’IVA del 10% (scaricabile dalle attività che sono dotate di partita IVA) ed il tributo ambientale dovuto alla Provincia di Torino, attualmente pari al 5%.
| Quota fissa + quota variabile | × | Metri quadrai di superficie occupata |
|---|
Chi deve pagare
La tariffa è dovuta dalle persone fisiche e/o giuridiche che occupano o conducono locali e/o aree scoperte o loro porzioni, utilizzate per lo svolgimento delle attività esistenti nel territorio comunale, in cui il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è istituito ed attivato, oppure detengano tali locali a disposizione allacciati anche ad un solo servizio pubblico (gas, acqua, energia elettrica).